Su questa pagina trovate tutto quanto di importante c’è da sapere riguardo ai procedimenti dinanzi al TAF.
Se la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (art. 2 cpv. 4 PA, art. 37 LTAF). La LTAF contempla solo poche norme procedurali in senso stretto, le quali oltretutto riguardano questioni specifiche del Tribunale piuttosto che lo svolgimento generale della procedura (art. 38-44 LTAF).
A sua volta, anche la PA prevede una riserva a favore delle disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento, e le dichiara applicabili in quanto non siano contrarie a una delle sue disposizioni (art. 4 PA). Anche le norme procedurali più recenti sancite da altre leggi federali prevalgono sulla PA se tale è la chiara volontà del legislatore. Norme di questo tipo sono previste in particolare nella legge sull'asilo. Per questo motivo, nelle questioni procedurali vanno assolutamente consultate non solo le disposizioni della PA, ma anche le pertinenti leggi speciali e precisamente le eventuali norme procedurali da esse contemplate.
Oltre alla PA, è fondamentale anche il Codice di procedura civile, sia in generale per quanto riguarda i procedimenti promossi mediante azione, sia per quanto riguarda la procedura probatoria in sede di ricorso (art. 44 LTAF e art. 19 PA).
Per le questioni riguardanti le spese processuali e le ripetibili occorre riferirsi, accanto alle disposizioni della PA, anche a quelle del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF). I paragrafi che seguono contengono informazioni specifiche su una serie di questioni procedurali. Le informazioni fornite non contemplano però le deroghe previste dalle leggi speciali.
Dinanzi al Tribunale amministrativo federale non vi è alcun obbligo di patrocinio: di principio, le parti possono affrontare da sé il procedimento, farsi rappresentare da un giurista, da una persona titolare del brevetto di avvocato o addirittura da un profano.
È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per scritto e per via elettronica. I requisiti in materia di contenuti sono disciplinati dall'articolo 52 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
L'atto presentato per scritto deve essere firmato e includere la decisione impugnata.
Per maggiori informazioni sul ricorso elettronico consultate la pagina: Ricorsi elettronici.
Il TAF non comunica con le parti per via elettronica. La notificazione di sentenze, decisioni e altre lettere indirizzate alle parti e alle persone coinvolte nelle procedure avviene per scritto e per posta, conformemente alle modalità previste (atti giudiziari, raccomandate, posta A e B).
In virtù dell'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e salvo eccezioni previste da leggi speciali (come ad es. nel caso dell'art. 106 LAsi) anche l'inadeguatezza; questa censura non è però ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
Obbligo di pagare le spese processuali e il relativo anticipo; ammontare delle spese (art. 63 e 64 PA)
I procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono di principio soggetti a spese, le quali di norma sono a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). L'eventuale indennità accordata alla parte vincente può essere addossata all'autorità inferiore o alla parte soccombente (art. 64 cpv. 2 e 3 PA). Il Tribunale può esigere un anticipo a copertura delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA).
Le disposizioni di legge e d'ordinanza distinguono tra controversie senza interesse pecuniario (p. es. una procedura in materia d'asilo) e controversie con un interesse pecuniario (p. es. procedure in materia di imposta sul valore aggiunto). Nelle controversie senza interesse pecuniario, l'importo massimo delle spese processuali è di 5'000 franchi, mentre nelle altre controversie è di 50'000 franchi. Entro questi limiti, l'ammontare effettivo delle spese dipende dall'ampiezza e dalla difficoltà della causa, dal modo di condotta processuale e dalla situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e art. 2 TS-TAF).
Assistenza giudiziaria
Dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA)
I principi di uguaglianza e dell'equo processo e il divieto del diniego di giustizia, sanciti dalla Costituzione, possono giustificare nel caso specifico un'eccezione al principio dell'onerosità della procedura e all'obbligo di versare un anticipo (art. 65 cpv. 1 PA). In determinate circostanze, la parte ha il diritto alla designazione di un avvocato d'ufficio («difesa d'ufficio» secondo l'art. 65
cpv. 2 PA; cfr. più avanti). In genere, l'assistenza giudiziaria viene concessa o negata all'inizio del procedimento mediante decisione incidentale.
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
- una richiesta di parte;
- un accertato stato di indigenza: esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la parte interessata bastano appena a coprire le esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico. Per accertare la situazione finanziaria delle parti interessate, il Tribunale amministrativo federale utilizza un formulario e decide in merito all'esistenza di uno stato di indigenza base alle indicazioni fornite in tale formulario. Esiste un apposito formulario sia per i richiedenti in Svizzera sia per i richiedenti all'estero, entrambi disponibili in lingua francese, tedesca e italiana (i formulari possono essere scaricati dal presente sito Internet in formato PDF);
- la causa non deve essere sprovvista di probabilità di esito positivo (fumus boni iuris): la decisione riguardo alle probabilità di esito positivo è presa dal giudice dell'istruzione sulla base di un esame sommario.
L'assunzione delle spese del proprio avvocato a carico della cassa del Tribunale costituisce un diritto se il patrocinio «è necessario per tutelare i diritti» della parte interessata. Tale necessità è data se la parte indigente non è in grado, da sola, di garantire una tutela corretta e sufficientemente efficace della propria causa (cfr. tuttavia il disciplinamento speciale previsto all'art. 102m della legge sull'asilo). Oltre a questo requisito, devono essere adempiute anche le condizioni previste per la dispensa dal pagamento delle spese processuali.
I fatti rilevanti per la decisione devono essere accertati in modo esatto e completo. Di principio, il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.
L'obbligo di cooperare è previsto in particolare nei procedimenti proposti dalle parti (istanze) o allorquando lo imponga una legge speciale (art. 13 PA). Anche nei casi in cui in un procedimento è previsto quest'obbligo, la parte non è obbligata a riunire da sola tutte le basi decisionali. L'obbligo di cooperare si riferisce infatti soltanto a elementi di fatto che la parte interessata conosce meglio del Tribunale, oppure che il Tribunale non è in grado di accertare senza la cooperazione della parte in questione o che potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato.
I giudici e i cancellieri possono far capo ai servizi scientifici del Segretariato generale (analisi dei Paesi, economia aziendale ed economia politica), in particolare per l'accertamento dei fatti.
Basi legali
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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
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Legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
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Legge di procedura civile federale (PC, RS 273)
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Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2)
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Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2)
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Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (RS 272.11)
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Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE;RS 272.1)
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Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1)