Comunicato stampa relativo alla sentenza A-6740/2023, A-6831/2023
Abbattimento del lupo: permane l’effetto sospensivo
I Cantoni Grigioni e Vallese hanno ordinato l’abbattimento preventivo di determinati branchi di lupi. A seguito dei ricorsi interposti da tre organizzazioni di protezione della natura gli effettivi in questione non potranno tuttavia essere regolati fino a che il Tribunale amministrativo federale non avrà emesso la sua sentenza.
A fine novembre 2023 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha approvato le richieste di abbattimento preventivo di determinati branchi di lupi presentate dai Cantoni Grigioni e Vallese. Con proprie decisioni i dipartimenti cantonali competenti hanno autorizzato i rispettivi guardiacaccia a procedere agli interventi.
Contro le due decisioni dell’UFAM le organizzazioni di protezione della natura Pro Natura, WWF Svizzera e BirdLife Svizzera sono insorte, con ricorsi del 7 e rispettivamente 11 dicembre 2023, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Dal canto loro, l’UFAM e i Cantoni interessati hanno chiesto di togliere l’effetto sospensivo conferito automaticamente a tali ricorsi secondo l’articolo 55 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
L’abbattimento del lupo è irreversibile
In caso di simili domande il Tribunale esamina dapprima le prospettive di successo del singolo ricorso. In seguito analizza se vi sono motivi sufficienti per togliere l’effetto sospensivo e infine procede a una ponderazione degli interessi alla luce del principio di proporzionalità.
Nelle sue decisioni incidentali il TAF rileva che nel caso specifico non emerge dalle posizioni delle parti alcun elemento che consenta di fare una previsione chiara quanto all’esito dei ricorsi, cui può essere tolto l’effetto sospensivo solo se causa di grave pregiudizio. Nel Canton Grigioni, stando ai documenti disponibili, i branchi di lupi in questione potrebbero non specializzarsi nella predazione di animali da reddito in presenza di misure di protezione delle greggi. Nel Canton Vallese un rafforzamento delle misure di protezione delle greggi permetterebbe di ridurre dell’55 per cento il temuto aumento del numero di animali da reddito uccisi anche senza abbattere i lupi. Per contro, il Tribunale fa presente che l’abbattimento creerebbe una situazione da cui non si potrebbe più tornare indietro. Da un esame sommario il TAF ritiene dunque che, tenuto conto del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi prevalgano quelli a favore del mantenimento dell’effetto sospensivo. Respinge di conseguenza le richieste dell’UFAM e dei Cantoni interessati.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa