Comunicato stampa relativo alla sentenza B-710/2014, B-747/2014, B-761/2014, B-765/2014, B-780/2014, B-784/2014, B-785/2014, B-786/2014, B-787/2014
Accordi illeciti sui prezzi nel trasporto aereo parzialmente confermati
Il Tribunale amministrativo federale conferma l’esistenza di accordi isolati sui prezzi nel settore del trasporto aereo, ma riduce le sanzioni pronunciate dalla Commissione della concorrenza. Esso annulla inoltre il divieto nei confronti delle compagnie aeree di scambiarsi informazioni al riguardo.
Nel dicembre 2013 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha emesso una decisione insolitamente voluminosa di 412 pagine, in cui ha constatato l’esistenza di accordi sui prezzi nel settore del trasporto aereo concernenti le rotte tra la Svizzera e cinque Stati al di fuori dell’Unione europea (UE). La COMCO ha sanzionato undici compagnie aeree , infliggendo loro multe per un totale di circa 11 milioni di franchi. Nove di esse hanno in seguito impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Competenza decisionale della COMCO negata in tre casi
Il TAF accoglie integralmente tre ricorsi. Le tre imprese interessate avevano trasportato la loro merce dapprima via terra in un Paese dell’UE e successivamente per via aerea in un paese terzo. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (cfr. RS 0.748.127.192.68) applicabile in tal caso prevede una competenza della Svizzera solo per le «rotte tra la Svizzera e paesi terzi». Secondo il tribunale, con questa espressione si intendono unicamente le rotte aeree, ragion per cui la COMCO non era competente per giudicare i trasporti sopra citati.
Scambio illecito di informazioni in cinque casi
In cinque casi il TAF ha sostanzialmente riconosciuto una violazione della concorrenza. Secondo il tribunale, è accertato che diverse compagnie attive nel settore del trasporto aereo avevano intrattenuto a lungo uno scambio di informazioni nocivo alla concorrenza riguardo ai supplementi per il carburante e all’assegnazione dei sovraccarichi. Tale scambio avveniva all’interno di una società semplice che raccoglieva informazioni in modo sistematico e le diffondeva tra i soci. Il TAF conferma pertanto la violazione del diritto in materia di concorrenza constatata dalla COMCO per partecipazione a un accordo o perlomeno a una pratica concordata. Riduce tuttavia le relative sanzioni, giudicando il comportamento delle imprese implicate meno grave rispetto a quanto ritenuto dall’autorità inferiore.
Divieto annullato
Nella sua decisione la COMCO ha inoltre fatto divieto alle compagnie aeree di accordarsi o scambiarsi informazioni sui prezzi del trasporto aereo o su elementi e meccanismi di prezzo al di fuori del proprio gruppo, a meno che ciò non fosse esplicitamente autorizzato nel quadro di trattati di diritto internazionale o di un’alleanza esentata. Alla luce in particolare della recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza 2C_782/2021 del 14 settembre 2022), tale divieto risulta tuttavia sproporzionato in assenza di un rischio concreto di recidiva. Pertanto il TAF considera il divieto anticostituzionale e lo annulla.
Inoltre, per quanto ammissibile, il TAF accoglie parzialmente il ricorso di una compagnia aerea che si era autodenunciata. L’impresa non era stata sanzionata, ma era ugualmente colpita dal divieto.
Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
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