Comunicato stampa relativo alla sentenza E-2412/2014
Asilo negato a giusta ragione a un simpatizzante del PKK
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione con cui la Segreteria di Stato della migrazione aveva respinto per indegnità la domanda d'asilo di un cittadino turco di etnia curda. In quanto presunto membro dell'organizzazione «Komalen Ciwan», segmento clandestino del PKK, l'interessato rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Nel 2012, un cittadino turco di etnia curda aveva presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nel 2014, l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM), attuale Segreteria di Stato della migrazione (SEM), aveva riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ma aveva respinto la sua domanda. In seguito al riconoscimento della qualità di rifugiato senza concessione dell'asilo, il richiedente aveva ottenuto l'ammissione provvisoria, poiché l'esecuzione dell'allontanamento era stata ritenuta inesigibile. Contro la decisione negativa sull'asilo pronunciata dall'UFM, l'interessato aveva interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Considerazioni della SEM
La SEM aveva fondato la propria decisione su informazioni fornite dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il quale aveva accertato l'esistenza di una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Secondo il SIC, l'interessato è membro o addirittura uno dei dirigenti dell'organizzazione clandestina «Komalen Ciwan». Nel dicembre 2012, il ricorrente avrebbe partecipato a un congresso di Komalen Ciwan in Olanda. In tale occasione era stato fermato dalla polizia olandese, che dopo un approfondito interrogatorio lo aveva rispedito in Svizzera. La SEM gli aveva riconosciuto la qualità di rifugiato in virtù delle persecuzioni che rischiava di subire in Turchia, ma a causa delle sue presunte attività in seno a Komalen Ciwan lo aveva considerato indegno dell'asilo, e pertanto aveva respinto la sua domanda.
Argomentazioni del ricorrente
L'interessato sosteneva invece che l'UFM non poteva contestargli azioni concrete tali da giustificare l'indegnità all'asilo. Pur riconoscendo di essersi attivato a favore della questione curda, il suo impegno si limiterebbe a simpatizzare per il PKK. Avrebbe semplicemente partecipato a manifestazioni autorizzate e pacifiche organizzate da associazioni culturali curde. Anche nel caso del congresso in Olanda, al quale ha ammesso di aver partecipato, si sarebbe trattato esclusivamente di una manifestazione culturale. L'interessato insisteva nel sostenere di non essere membro né del PKK né di Komalen Ciwan.
Sentenza di principio del Tribunale amministrativo federale
In una sentenza di principio destinata alla pubblicazione nelle DTAF[1], il TAF ha respinto il ricorso del cittadino turco. La Corte ha confermato che all'interessato non può essere imputata la responsabilità di atti penalmente perseguibili, e che la semplice partecipazione a manifestazioni del PKK e l'impegno a favore della questione curda non basterebbero per concludere alla sua indegnità. Nella fattispecie sono invece accertati contatti concreti dell'interessato con un'organizzazione clandestina del PKK, la quale recluta quadri dirigenti e combattenti per l'organizzazione madre, e quindi persegue uno scopo che consiste nel fornire un aiuto logistico alle strutture gerarchiche e alle branche militari del Partito.
In presenza di contatti concreti dell'interessato con un'organizzazione radicale che direttamente o indirettamente partecipa o fornisce il proprio sostegno alla commissione di atti terroristici o di estremismo violento, e del rifiuto dell'interessato di distanziarsi in modo sufficiente, riconoscibile e attendibile dall'ideologia, dagli obiettivi e dai mezzi impiegati dall'organizzazione in questione, l'appoggio da lui fornito consente di presumere de facto l'esistenza di un'attività illecita che può costituire una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il TAF ha dunque confermato la reiezione della domanda d'asilo per indegnità.
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa travalica i limiti della singola fattispecie e vale per tutta una serie di procedure.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa