Comunicato stampa relativo alla sentenza E-6713/2019
Asilo: triage nella procedura celere
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso di un richiedente la cui domanda è stata trattata e decisa in procedura celere. Nonostante la complessità della fattispecie, la Segreteria di Stato della migrazione non aveva sottoposto il caso alla procedura ampliata, applicando quindi il termine di ricorso breve di sette giorni lavorativi invece del termine ordinario di 30 giorni di calendario.
Le modifiche della legge sull'asilo entrate in vigore il 1o marzo 2019 sono volte a garantire un trattamento più efficiente e rapido delle procedure d'asilo. Oltre alla procedura Dublino sulla ripartizione delle competenze, il legislatore ha definito anche due nuovi tipi di procedura per il trattamento delle domande d'asilo, suddividendo i casi tra procedura celere e procedura ampliata. Le due nuove procedure si differenziano nel modo di procedere, e in particolare prevedono due termini di ricorso diversi.
Sentenza di principio del Tribunale amministrativo federale
In una sentenza di principio[1], il Tribunale amministrativo federale (TAF) illustra le regole applicabili alla conduzione della procedura e al previsto triage da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nella fattispecie, il rappresentante legale assegnato d'ufficio aveva sottolineato che si trattava di un caso complesso, elemento comprovato dal fatto che dopo la prima audizione, la SEM ne aveva effettuato altre due, ciascuna della durata di sei ore, e che la decisione sull'asilo, eccezionalmente voluminosa, è stata emanata soltanto dopo 89 giorni di calendario invece che entro 29 giorni come previsto dal legislatore. A suo giudizio, la SEM avrebbe dovuto attribuire il caso alla procedura ampliata. A causa dell'errore commesso nel triage, e alla conseguente applicazione del termine di ricorso breve di sette giorni lavorativi, il diritto del richiedente a un ricorso effettivo sarebbe stato violato.
Il TAF ha fatto propria questa valutazione. Benché il richiedente non abbia diritto al trattamento della propria domanda secondo un tipo di procedura piuttosto che l'altro, il fatto che un caso venga ingiustamente attribuito alla procedura celere invece che alla procedura ampliata nonostante la sua complessità, e che di conseguenza venga applicato il termine di ricorso breve invece del termine ordinario, può tuttavia configurare, come nella fattispecie, una violazione del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 29a della Costituzione federale e dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Errore di triage commesso dalla SEM
La SEM aveva condotto ampie indagini sui fatti, e motivato molto compiutamente anche la propria decisione. Quantunque la legge preveda che nella procedura celere la durata massima di 29 giorni può essere superata di «alcuni giorni», la SEM ha però oltrepassato questo margine in misura massiccia. Le giustificazioni addotte dalla SEM per motivare la mancata attribuzione alla procedura ampliata non hanno convinto il collegio giudicante. Già nella procedura di prima istanza, il rappresentante legale aveva evidenziato la complessità della procedura e l'errore di triage. Inoltre, aveva esposto in modo irrefutabile che oggettivamente il termine di ricorso breve non sarebbe bastato per poter impugnare correttamente la decisione della SEM. Il TAF non può sanare le conseguenze di un simile errore di triage, che ha comportato in definitiva l'applicazione di tale termine. Pertanto, annulla la decisione e rinvia la causa alla SEM per nuovo giudizio in procedura ampliata. Il tribunale sottolinea inoltre che l'obiettivo di celerità perseguito dal legislatore può essere raggiunto, nell'ambito di una procedura equa e conforme allo stato di diritto, soltanto se l'autorità inferiore effettua diligentemente il triage previsto dalla legge.
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Informazioni sui termini previsti dal nuovo diritto
Nella procedura celere è previsto un termine di 140 giorni di calendario entro cui occorre prendere una decisione nei casi semplici, e in caso di reiezione della domanda anche provvedere all'esecuzione della decisione. La procedura è condotta nei centri federali, senza attribuzione del richiedente a un Cantone. Per il ricorso è previsto un termine breve di sette giorni lavorativi. Il TAF è tenuto a decidere in merito al ricorso entro 20 giorni lavorativi. Per rispettare queste prescrizioni temporali, la legge prevede scadenze strettamente definite per la procedura di prima istanza, la quale può durare al massimo 29 giorni di calendario.
Nella procedura ampliata vengono trattati i casi che a causa della loro complessità non possono essere evasi entro il termine breve previsto per la procedura celere e i richiedenti vengono attribuiti a un Cantone. Il termine previsto è di 30 giorni di calendario per il ricorso e di altrettanti per la sua evasione da parte del TAF. Il triage è effettuato dalla SEM dopo l'audizione sui motivi di asilo.
[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. L'apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.