Comunicato stampa relativo alla sentenza B-3340/2020
Clorotalonil: seconda decisione incidentale
Il Tribunale amministrativo federale accoglie la domanda di adozione di misure cautelari presentata dalla Syngenta Agro SA. Per ora, ingiunge all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di non designare quattro metaboliti del clorotalonil come «tossicologicamente rilevanti».
Nel dicembre 2019, in seguito a una verifica delle autorizzazioni per alcuni prodotti fitosanitari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha vietato l'uso di prodotti contenenti la sostanza clorotalonil. La questione riguardava principalmente l'impatto dell'impiego di clorotalonil sulle acque sotterranee e, di conseguenza, sull'acqua potabile. Nel gennaio 2020, la società Syngenta Agro SA ha impugnato il divieto pronunciato dall'UFAG e il procedimento è tuttora pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha partecipato in veste di autorità specializzata alla procedura di verifica condotta dall'UFAG. Nella sua perizia del 3 dicembre 2019, ha classificato quattro metaboliti (prodotti di degradazione) del clorotalonil come «non rilevanti». Il valore limite per la presenza di tali metaboliti nell'acqua potabile sarebbe di 10 microgrammi per litro. Al tempo stesso, l'USAV ha ritenuto che fosse opportuno, da allora in poi, classificare il clorotalonil come probabilmente cancerogeno (categoria 1B), classificazione che determinerebbe automaticamente la rilevanza di tutti i suoi metaboliti.
Almeno a partire dalla primavera 2020, l'USAV ha segnalato, in particolare nel suo sito web, che il clorotalonil era attribuito alla categoria 1B per effetti cancerogeni e che pertanto tutti i suoi metaboliti dovevano essere necessariamente considerati «rilevanti». Secondo l'ordinanza sull'acqua potabile, il valore limite per la presenza di tali metaboliti nell'acqua potabile sarebbe di 0,1 microgrammi per litro. La Syngenta Agro SA ha presentato ricorso dinanzi al TAF, poiché a suo dire si tratta di una rivalutazione inammissibile e contraddittoria della sostanza attiva e dei suoi metaboliti.
Prima decisione incidentale
La società ricorrente ha presentato una prima domanda di adozione di misure cautelari, poiché a suo dire la comunicazione dell'USAV arrecava un danno considerevole ai suoi interessi economici. Nella sua prima decisione incidentale, del 24 agosto 2020, il TAF ha accolto la corrispondente richiesta della ricorrente e ingiunto all'USAV di ritirare provvisoriamente le informazioni pubblicate sul suo sito web, segnalanti che il clorotalonil era un probabile cancerogeno e quindi tutti i suoi metaboliti andavano necessariamente designati come rilevanti. Il TAF ha inoltre ordinato di rimuovere dalla rete un documento congiunto dell'UFAG, dell'USAV e di Agroscope sulla rilevanza dei metaboliti. Tale documento designava infatti come tossicologicamente rilevanti i quattro metaboliti che nella perizia dell'USAV del 3 dicembre 2019 erano ancora designati come non rilevanti (cfr. comunicato stampa del 28 agosto 2020).
L'USAV ha quindi rimosso i passaggi in questione dal proprio sito web, ma in seguito le indicazioni contestate sono in gran parte state riprese testualmente in una direttiva dell'USAV. Per di più, nella versione aggiornata del documento sulla rilevanza, i quattro metaboliti erano ancora classificati come rilevanti. Inoltre, nei mesi di maggio e agosto 2020, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha pubblicato una serie di dati sulla contaminazione delle acque sotterranee svizzere con metaboliti del clorotalonil, basati sull'ipotesi contestata secondo cui tutti i metaboliti del clorotalonil sarebbero «rilevanti» e che di conseguenza il valore limite applicabile a questi prodotti sarebbe di 0,1 microgrammi per litro.
Accolta la rinnovata domanda di adozione di misure cautelari
Di conseguenza, nel mese di settembre 2020, la ricorrente ha rinnovato la sua domanda di adozione di misure cautelari, che ora il TAF ha nuovamente accolto. Il TAF ingiunge dunque all'USAV di rimuovere provvisoriamente dalla rete la direttiva in questione e il documento sulla rilevanza. In particolare, per la durata del presente procedimento, l'USAV dovrà astenersi dall'indicare pubblicamente la rilevanza dei quattro metaboliti in questione. L'USAV è tenuto a comunicare all'UFAM che la classificazione dei quattro metaboliti è oggetto di un procedimento ancora pendente.
Il TAF si basa infatti sul presupposto che le indicazioni dell'USAV potrebbero essere riprese dai media in contributi basati su ipotesi controverse, in particolare per quanto riguarda il valore limite per l'acqua potabile. Il TAF giudica verosimile che la ricorrente rischi di subire un danno considerevole, economico e d'immagine, qualora le cronache dei media si dovessero basare su premesse possibilmente errate. Il rischio è che si rafforzi l'idea che la sostanza attiva clorotalonil contamini le acque sotterranee e metta in pericolo la salute dei consumatori di acqua potabile.
Il TAF giudicherà soltanto nella decisione principale sul modo di classificazione del clorotalonil in riguardo alla cancerogenità (categoria 2 o 1B), nonché sul punto di sapere se classificando tale sostanza nella categoria 1B tutti i suoi metaboliti devono essere automaticamente considerati rilevanti. Dal giudizio su questo punto dipenderà anche la determinazione dei valori limite per l'acqua potabile (10 o 0,1 microgrammi per litro) applicabili a tali metaboliti.
Questa decisione incidentale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.