Comunicato stampa relativo alla sentenza B-5819/2020

Hockey su ghiaccio sulla TV a pagamento: sanzione confermata

Il Tribunale amministrativo federale conferma la sanzione inflitta dalla Commissione della concorrenza a UPC per comportamento anticoncorrenziale nell’offerta per la trasmissione di partite di hockey su ghiaccio, ma riduce l’importo della sanzione da 30 a 29,1 milioni di franchi.

16.11.2023

Condividere
UPC ha abusato della propria posizione dominante nell'offerta per la trasmissione di partite di hockey su ghiaccio. (Immagine: Keystone)
UPC ha abusato della propria posizione dominante nell'offerta per la trasmissione di partite di hockey su ghiaccio. (Immagine: Keystone)

Nel 2016, la società UPC Svizzera Sagl (oggi Sunrise Sagl) ha acquisito i diritti esclusivi di diffusione degli incontri delle due massime divisioni dei campionati svizzeri di disco su ghiaccio (NLA e NLB, oggi National League e Swiss League) per le stagioni dal 2017/18 al 2021/22. In questi cinque anni, la società ha dunque occupato una posizione dominante sul mercato della TV a pagamento per la trasmissione in diretta delle partite di hockey su ghiaccio. La Commissione della concorrenza (COMCO) ha accertato l’esistenza di un abuso di tale posizione dominante e inflitto a UPC una sanzione di circa 30 milioni di franchi.

Comportamento abusivo
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) constata anzitutto che per circa tre anni UPC si è rifiutata di fornire a Swisscom Svizzera SA, rispettivamente alla sua filiale Blue Entertainment SA, un’offerta per la trasmissione in diretta delle partite di hockey su ghiaccio. Il TAF giudica che per Swisscom, che dispone già di un’offerta completa per le partite di calcio svizzero, un’offerta completa per la diffusione di partite di hockey su ghiaccio svizzero non è un contenuto oggettivamente necessario alla sua piattaforma TV. Contrariamente a quanto stabilito nella causa «Eventi sportivi sulla Pay-TV» (sentenza B-4003/2016 del 10 maggio 2022), nella presente fattispecie non è possibile definire in concreto l’entità del contenuto oggettivamente necessario. Tuttavia, la trasmissione di partite di hockey su ghiaccio svizzero in misura ristretta è comunque un elemento necessario per permettere una concorrenza efficace sul mercato della TV a pagamento. Di conseguenza, il rifiuto di UPC nei confronti di Swisscom ha ostacolato la concorrenza, e UPC ha abusato della sua posizione dominante sul mercato.

Il TAF conferma l’obbligo imposto dalla COMCO a UPC di offrire a tutte le piattaforme TV in Svizzera, a condizioni non discriminatorie, il segnale grezzo per la trasmissione delle partite di hockey della National League e della Swiss League, oppure la possibilità di ritrasmettere l’offerta proposta sul canale a pagamento «MySports». La corte conferma anche la sanzione inflitta, ma la riduce a circa 29,1 milioni di franchi.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa

Ulteriori informazioni