Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4912/2022
Il Vallese non può regolare il branco di lupi della Val d’Hérens
Il Tribunale amministrativo federale respinge la domanda di regolazione presentata dal Cantone. Il criterio secondo cui le pecore ritrovate a più di 100 metri di distanza dal pascolo notturno non sono sufficientemente protette dai cani da protezione delle greggi è conforme alla vigente legislazione.
Nella Val d’Hérens, durante la stagione di estivazione 2022, i lupi avevano assalito diversi animali da reddito. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva respinto la domanda presentata dal Cantone del Vallese, che intendeva regolare il branco della Val d’Hérens, poiché diverse pecore erano state ritrovate a oltre 100 metri dal pascolo notturno, vale a dire a una distanza in cui non erano più considerate sufficientemente protette dai cani da protezione delle greggi presenti sull’alpeggio. L’UFAM aveva dunque escluso gli animali in questione dal calcolo del danno. Nel ricorso interposto contro tale decisione, il Cantone del Vallese aveva contestato il limite di 100 metri stabilito dall’UFAM.
Sussidiarietà dei tiri di regolazione
Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ricorda che il lupo rientra nella categoria delle specie rigorosamente protette secondo la Convenzione di Berna, e il suo abbattimento intenzionale rappresenta l’estrema soluzione. Per autorizzare la regolazione di un branco di lupi, la vigente legislazione sulla caccia esige un danno effettivo agli animali da reddito o un grave pericolo per l’uomo. Per proteggere le greggi, possono essere autorizzati soltanto tiri di regolazione «reattivi». Questo principio è contenuto in una legge in senso formale e non può quindi essere rimesso in dubbio da una norma di grado inferiore. In queste circostanze, i tiri di regolazione risultano sussidiari rispetto ad altre misure di protezione meno incisive. Il sussistere di un danno importante deve dunque essere apprezzato alla luce delle misure di protezione ragionevolmente esigibili.
Funzione protettiva dei cani da protezione del bestiame
Secondo il TAF, il compito di determinare le misure di protezione ragionevolmente esigibili spetta all’UFAM. Le possibili misure comprendono in particolare l’impiego corretto di cani da protezione delle greggi. Tuttavia, questi cani possono svolgere efficacemente la loro funzione soltanto se il gregge rimane compatto. In caso di attacco da parte del lupo, è possibile che gli animali da reddito reagiscano dandosi alla fuga. Nulla fa credere che l’UFAM abbia mancato di tener conto, nelle sue direttive, del fatto che il bestiame può darsi alla fuga in caso di attacco. L’UFAM considera ancora accettabile una distanza di 100 metri dal pascolo e ritiene che tale distanza garantisca ancora agli animali da reddito una protezione sufficiente. Questo margine di tolleranza tiene conto segnatamente del fatto che non è possibile controllare con precisione il comportamento del bestiame.
Il TAF conclude che, in base alla legislazione attuale, l’UFAM non si è scostato dai principi applicabili nel ritenere che le pecore ritrovate a più di 100 metri di distanza dal pascolo notturno non fossero sufficientemente protette dai cani da pastore. Il ricorso è dunque respinto.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa