Comunicato stampa relativo alla sentenza B-3595/2021

Justitia 4.0: sentenza sul ricorso contro il bando di concorso

L’associazione «Digitale Gesellschaft» e una società svizzera d’informatica non sono legittimate ad agire in giudizio contro il bando di concorso per la nuova piattaforma giudiziaria «Justitia.Swiss». Pertanto, il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito dei loro ricorsi.

13.01.2022

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Foto: Keystone
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La Conferenza sulla giustizia e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) intendono creare un portale della giustizia unificato per la Svizzera. La piattaforma centrale elettronica Giustizia renderà possibile in futuro la comunicazione elettronica tra i differenti partecipanti alla procedura, nonché la consultazione degli atti in tutte le fasi della procedura. Per realizzare questa piattaforma è stato lanciato il progetto «Justitia 4.0», la cui direzione è stata affidata alla CDDGP.

Il 21 luglio 2021, la CDDGP ha indetto un pubblico concorso per una commessa di servizi relativa alla piattaforma «Justitia.Swiss». L’associazione «Digitale Gesellschaft» e una società svizzera d’informatica hanno impugnato il bando di concorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di dichiarare la nullità dello stesso.

Nessun diritto di ricorrere
Nella misura in cui il diritto di ricorrere delle due ricorrenti è messo in dubbio e contestato, il tribunale si è dovuto dapprima chinare su tale questione. Il diritto di ricorrere presuppone che i ricorrenti siano particolarmente toccati dal bando di concorso impugnato e abbiano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica dello stesso. Il TAF ritiene che nessuna delle due ricorrenti sia legittimata a ricorrere, e pertanto non entra nel merito dei loro ricorsi.

Condizioni non adempiute
L’associazione «Digitale Gesellschaft» sarebbe legittimata a ricorrere soltanto se fossero adempiute le condizioni per un cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista. Il diritto di presentare un ricorso di questo tipo presuppone l’esistenza di un nesso stretto e diretto tra lo scopo statutario dell’associazione e la decisione impugnata. In base ai suoi statuti, è evidente che lo scopo dell’associazione «Digitale Gesellschaft» non consiste nel tutelare gli interessi di potenziali offerenti nell’ambito del bando di concorso in questione. Inoltre, non è dato di vedere se e in quale modo un numero importante dei suoi membri potrebbe essere toccato dal bando di concorso. Ne consegue che non è adempiuta nemmeno la seconda condizione per un ricorso corporativo di natura egoista.

Quanto alla società di informatica, essa non è riuscita a produrre la prova necessaria per vedere riconosciuto il proprio diritto di ricorrere. In corso di procedura ha certo addotto che sarebbe interessata a eseguire la commessa messa a concorso senza tuttavia concretizzare le sue allegazioni di carattere generico. Per il tribunale resta il dubbio se la ditta rappresenti effettivamente un potenziale fornitore delle prestazioni in questione. In effetti, le allegazioni della ditta non riguardano questioni specifiche di diritto degli appalti pubblici, bensì consistono in una valutazione politica del processo legislativo ancora in sospeso connesso al progetto Justitia 4.0.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.