Comunicato stampa relativo alla sentenza D-5768/2024
L’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia è generalmente esigibil
Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito in una sentenza che i soli motivi medici non bastano a rendere inesigibile un allontanamento.
Nel mese di agosto 2024 una coppia di cittadini georgiani ha chiesto asilo in Svizzera invocando il fatto che il marito, malato di cancro, necessitava di cure mediche non sufficientemente disponibili in Georgia. La coppia non ha invocato altri motivi a sostegno della propria domanda d’asilo. Nel settembre 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda e disposto l’allontanamento dei richiedenti.
I due interessati hanno dunque interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. A sostegno del loro ricorso, hanno fatto valere che in Georgia non sarebbero disponibili le cure mediche necessarie e che i costi sarebbero insostenibili.
Il TAF ha stabilito che le cure mediche dispensate in Georgia, nonostante gli standard inferiori a quelli della Svizzera, sono sufficienti e che i medicamenti necessari per la chemioterapia sono disponibili anche nel paese d’origine dei ricorrenti. Il marito può continuare la chemioterapia in patria, dove l’aveva già iniziata. Inoltre, in Georgia le persone sprovviste di mezzi finanziari ricevono un sostegno dallo Stato.
Il TAF ha respinto il ricorso ed è giunto alla conclusione che l’allontanamento verso la Georgia è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La coppia in questione non ha invocato motivi sufficienti per giustificare l’ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, il Tribunale ha confermato l’allontanamento.
Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Georgia dal 2019 «Safe Country» come paese di provenienza Dal 2019 la Georgia è considerata un paese sicuro, dove i richiedenti l’asilo respinti possono di principio essere rimpatriati. Il Consiglio federale può classificare, in base alle proprie constatazioni, il paese d’origine o di provenienza di un richiedente l’asilo come paese sicuro («safe country»), dove non si rischiano persecuzioni. I criteri determinanti per designare uno Stato come «paese sicuro» sono in particolare il rispetto dei diritti umani, la stabilità politica nonché le valutazioni di altri paesi UE/AELS e dell’UNHCR. |
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa