Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4488/2021
La società dei trasporti pubblici di Lucerna deve restituire sussidi
La società dei trasporti pubblici di Lucerna VBL deve restituire 211 054 franchi di sussidi federali incassati a partire dal 2012. Questo il verdetto del Tribunale amministrativo federale.
A partire dal 2010, l’azienda dei trasporti pubblici di Lucerna verkehrsbetriebe luzern AG (vbl) ha concluso con i suoi committenti (Verkehrsverbund Luzern, VVL, e Ufficio federale dei trasporti, UFT) delle convenzioni annue sui servizi da essa offerti per il trasporto regionale dei viaggiatori. vbl aveva concluso queste convenzioni nella sua veste di filiale della holding Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL).
Nel rapporto di controlling per il periodo d’orario 2017, vbl aveva indicato di fatturare alla VBL un interesse calcolatorio di circa il 3 per cento per l’uso dei suoi veicoli. Nel 2021, l’UFT ha ritenuto che – tra il 2010 e il 2017 – a causa di questo interesse calcolatorio l’azienda aveva percepito sussidi troppo elevati e di conseguenza ha chiesto che gli fosse rimborsato un importo di 242 737 franchi. VBL ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Secondo l’UFT, la contabilizzazione di un interesse di questo tipo non era per forza necessaria e tale interesse era dunque ingiustificato e inammissibile. A suo giudizio, potevano essere conteggiati soltanto gli interessi effettivamente maturati e gli interessi sul capitale proprio approvati dai committenti. Conteggiando interessi calcolatori interni alla holding, la società avrebbe violato le prescrizioni sulla destinazione dell’utile. Secondo VBL, invece, non sarebbe sussistita alcuna illegalità, e il pagamento degli interessi avrebbe semplicemente contribuito a coprire il rischio imprenditoriale assunto dalla città di Lucerna (proprietaria).
Il TAF ha stabilito che la remunerazione del capitale proprio non era stata approvata né per la vbl né per la VBL. Pertanto, gli interessi conteggiati alla vbl lo sono stati indebitamente nella misura in cui essi eccedono gli interessi effettivamente pagati dalla VBL. I costi corrispondenti, fatturati dalla società madre alla filiale, non costituiscono spese assolutamente necessarie ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 della legge sui sussidi (LSu). Di conseguenza, l’UFT ha chiesto a giusto titolo il rimborso dei sussidi percepiti in eccesso.
Il ricorso è invece accolto per quanto riguarda gli anni 2010 (prescrizione) e 2011 (tutela della buona fede). Per il resto, il TAF respinge il ricorso e ingiunge alla VBL di restituire un totale di 211 054 franchi a titolo di sussidi federali indebitamente percepiti tra il 2012 e il 2017.
Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa