Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4721/2021, A-4350/2022
Le consegne di pasti non sono invii postali
La spedizione di pietanze attraverso una piattaforma Internet non costituisce un servizio postale. È quanto ha chiarito il Tribunale ammnistrativo federale in relazione alle consegne effettuate da Uber e eat.ch.
Secondo la legge sulle poste, i fornitori di servizi postali sottostanno all’obbligo di notifica, il che implica fra l’altro che essi debbano garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore e negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale.
In quanto autorità di regolazione del mercato postale, la PostCom aveva assoggettato all’obbligo di notifica la Uber Portier B.V. e la eat.ch GMbH ritenendo che anche le spedizioni espresse tramite corriere ricadessero sotto la legge sulle poste e che pertanto le consegne di pasti andassero considerate quali invii postali. Contro tale decisione entrambe le imprese sono insorte, con ricorsi separati, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Il trasporto di merci e di collettame non è un invio postale
Secondo il TAF, il legislatore non intendeva derogare alla Costituzione federale assoggettando alla legge sulle poste i servizi di spedizione espressa e tramite corriere. Il trasporto di merci come pure di collettame, in cui rientra anche la spedizione di pietanze, non ricade di conseguenza sotto questa legge, ragion per cui le consegne di pasti non vanno considerate quali invii postali. Non effettuando invii postali, la Uber Portier B.V. e la eat.ch non sottostanno all’obbligo di notifica cui sono soggetti i fornitori di servizi postali. Il Tribunale accoglie pertanto i loro ricorsi.
Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa