Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4782/2023
Molestia sessuale non dimostrata
Il Tribunale amministrativo federale ha sancito che la soglia probatoria atta a legittimare una disdetta del rapporto di lavoro senza preavviso non era raggiunta e ha ammesso parzialmente il ricorso.
Durante un’inchiesta di accertamento interna è emerso che un collaboratore della Confederazione avrebbe molestato sessualmente una collega. Quest’ultima fa riferimento ad un palpeggiamento e a qualche molestia di natura verbale. Il datore di lavoro ha pertanto messo fine con effetto immediato al contratto di lavoro per motivi gravi. L’impiegato ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro questa decisione. Egli contesta l’esistenza di motivi gravi, facendo valere di essere vittima di un complotto. Egli ha domandato il riconoscimento di un’indennità pari a 65'000 franchi e non ha domandato la reintegrazione.
Soglia probatoria per «motivi gravi» non raggiunta
La sentenza conferma, in linea di massima, che delle molestie sessuali costituiscono un motivo grave atto a legittimare una disdetta senza preavviso. Contrariamente a quanto previsto da certe norme speciali, il grado di prova non è alleggerito nei casi che riguardano le molestie sessuali. Più concretamente, non è sufficiente dimostrare unicamente la verosimiglianza di quanto allegato. La soglia da raggiungere è più severa: le autorità non devono nutrire dei seri dubbi sulla fondatezza di ciò che viene sostenuto.
Il Tribunale ha quindi proceduto ad un apprezzamento complessivo degli elementi di prova apportati. Viste le incoerenze, testimonianze troppo approssimative e tempistiche dubbiose riscontrate, la Corte è giunta alla conclusione che la soglia probatoria descritta sopra non era raggiunta. Di conseguenza, il motivo grave che ha condotto alla decisione impugnata non è stato dimostrato. Pertanto il licenziamento immediato non era giustificato.
Sulla questione dell’indennità
Se mancano motivi gravi, occorre riconoscere alla parte un’indennità. Il Tribunale ha riconosciuto il versamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta regolare. In aggiunta, i giudici hanno riconosciuto al ricorrente un’indennità pari a tre mensilità salariali, riducendo l’indennità domandata dal ricorrente. Il Tribunale ha così tenuto comunque conto del comportamento del ricorrente che non risultava essere esemplare.
La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa