Comunicato stampa relativo alla sentenza F-1451/2022

Nessun visto umanitario per una vedova afghana

Per poter ottenere un visto umanitario, la vita e l’integrità fisica della persona interessata devono essere direttamente, seriamente e concretamente minacciate. Deve sussistere un pericolo individuale più grave di quello corso dal resto della popolazione nel Paese d’origine o di provenienza.

12.04.2024

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La semplice assenza di un capofamiglia maschio non giustifica la concessione di un visto umanitario. (Immagine: Keystone)
La semplice assenza di un capofamiglia maschio non giustifica la concessione di un visto umanitario. (Immagine: Keystone)

Una vedova afghana aveva presentato presso l’Ambasciata di Svizzera in Pakistan una domanda di visto umanitario per sé, per le sue due figlie e per il figlio minorenne. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva rifiutato il visto e le interessate avevano impugnato la decisione negativa dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

In una sentenza di principio il TAF conferma la decisione della SEM, secondo cui non può essere rilasciato un visto alle ricorrenti per il solo fatto che non dispongono di un capofamiglia di sesso maschile. Pur riconoscendo che dopo l’avvento al potere dei talebani nell’agosto 2021 la condizione delle donne e delle ragazze in Afghanistan si è costantemente degradata, questa situazione tocca allo stesso modo tutta la popolazione di sesso femminile, e non solo le ricorrenti individualmente. Anche tenendo conto degli attuali rapporti di potere in Afghanistan, il solo criterio dell’appartenenza al genere femminile non basta per sostanziare la palese esistenza nel caso specifico di un pericolo diretto, serio e concreto ai sensi della pertinente ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto. 

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
 

Delimitazione rispetto alla procedura d’asilo
La possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero è stata abolita nel 2012. Per garantire protezione a persone direttamente, seriamente e concretamente minacciate, tale possibilità è stata rimpiazzata introducendo lo strumento del visto umanitario. Nel quadro di questo nuovo strumento, le condizioni d’entrata sono state concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per il cosiddetto «asilo in ambasciata». Il visto umanitario è un istituto giuridico che non si presta per l’esame di un gran numero di domande in situazioni di crisi a livello regionale, bensì per casi specifici di persone particolarmente minacciate. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza ed essere maggiormente minacciata rispetto al resto della popolazione nel Paese d’origine o di provenienza. Il rilascio in via eccezionale di un visto d’entrata per motivi umanitari può essere giustificato soltanto dall’esistenza di un tale pericolo.

I presupposti per il rilascio di questo visto sono diversi da quelli previsti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La prassi relativa alla concessione dell’asilo non può essere direttamente trasposta all’esame di una domanda di visto d’entrata per motivi umanitari.

 

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa

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