Comunicato stampa relativo alla sentenza F-2182/2021

Procedura d’approvazione sottoposta a verifica

Il Tribunale amministrativo federale ha verificato la procedura d’approvazione applicata dalla Segreteria di Stato della migrazione al rilascio di un permesso di soggiorno ordinato da un tribunale cantonale. A suo giudizio, la prassi attuale viola il principio costituzionale della separazione dei poteri e le garanzie procedurali fondamentali.

26.06.2024

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L'attuale procedura d'approvazione è incostituzionale. (Immagine: Keystone)
L'attuale procedura d'approvazione è incostituzionale. (Immagine: Keystone)

Nel 2015 un lavoratore portoghese in stato di incapacità lavorativa per malattia aveva sollecitato il rilascio di un permesso di soggiorno in virtù del diritto di dimora previsto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Nel 2017 il Service de la population del Canton Vaud (SPOP) aveva rifiutato di rilasciargli un permesso e ne aveva decretato il rinvio dalla Svizzera. Nel 2019 il tribunale cantonale vodese aveva accolto il ricorso del lavoratore con sentenza non contestata dinanzi al Tribunale federale. Il SPOP aveva in seguito trasmesso il dossier alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione. Ritenendo che le condizioni per il riconoscimento del diritto di dimora non fossero soddisfatte, la SEM aveva rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di soggiorno, rifiuto contro cui l’interessato era insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Separazione dei poteri
La procedura d’approvazione deve permettere alla SEM di esercitare la sorveglianza federale sull’intero territorio svizzero. Nel giugno 2019 è entrata in vigore una modifica dell’articolo 99 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in base alla quale la SEM è ora esplicitamente abilitata a rifiutare la sua approvazione anche se il rilascio o la proroga del permesso sono stati decretati da un’autorità di ricorso cantonale.

Nel caso concreto la SEM ha rifiutato l’approvazione quando il rilascio del permesso sollecitato era stato accolto da un’autorità giudiziaria di ultima istanza a livello cantonale. Questa prassi, sottolinea il TAF, è contraria alla separazione dei poteri e alle garanzie procedurali fondamentali sancite dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se la SEM ritiene che il rilascio o la proroga di un permesso non siano giustificati, in presenza di una via di ricorso aperta dinanzi al Tribunale federale deve adire la corte suprema, unica istanza abilitata a annullare una decisione della giustizia cantonale in detta situazione.

Nel caso in oggetto il TAF accoglie dunque il ricorso e, così facendo, annulla la decisione della SEM. Esaminando le condizioni pertinenti al diritto di dimora, approva inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno al ricorrente.

Questa sentenza è suscettibile di ricorso e può essere impugnata dalla SEM dinanzi al Tribunale federale.
 

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa / Responsabile della comunicazione a.i.