Comunicato stampa relativo alla sentenza F-2210/2024

Procedura Dublino: la Svizzera non ha la competenza

Secondo il regolamento Dublino III, la domanda d’asilo presentata da una cittadina turca entrata dalla Germania deve essere trattata in Germania.

05.06.2024

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Il SEM non ha accettato correttamente la domanda di asilo di un cittadino turco. (Immagine simbolica: Keystone)
Il SEM non ha accettato correttamente la domanda di asilo di un cittadino turco. (Immagine simbolica: Keystone)

Una cittadina turca, residente in Germania dal 2006, era stata condannata a una pena detentiva per appartenenza a un’associazione terroristica all’estero, era stata espulsa dalla Germania e le era stato inflitto un divieto d’entrata e di soggiorno per un periodo di 20 anni. Nel mese di gennaio 2024 la detta persona si è trasferita dalla Germania direttamente in Svizzera, dove ha presentato una domanda d’asilo. 

Se una persona cittadina di uno Stato terzo, come ad esempio la Turchia, presenta una domanda d’asilo in Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è tenuta a verificare se un altro Stato Dublino è competente a trattare la domanda. Nell’ambito del suo esame, la SEM ha chiesto alle autorità tedesche di riprendere il caso della ricorrente. Le autorità tedesche hanno riconosciuto la loro competenza e hanno accettato di farsi carico del caso. Di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo presentata dalla cittadina turca e ha ordinato il suo trasferimento in Germania. L’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). 

Nella sua sentenza del 24 maggio 2024, il TAF conferma la decisione della SEM. Secondo le disposizioni del regolamento Dublino III, l’esame della domanda d’asilo è di competenza della Germania. Un passaggio di competenza alla Svizzera non potrebbe essere giustificato né da impegni assunti a livello internazionale né da ragioni umanitarie. Il divieto di entrata e di soggiorno imposto alla ricorrente non osta al suo ritrasferimento in Germania nell’ambito di una procedura Dublino. Nessun motivo si oppone alla competenza della Germania per l’esame della domanda di asilo della ricorrente.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa

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