Comunicato stampa relativo alla sentenza E-1813/2019

Procedure di asilo familiare eque

Con una sentenza di principio[1], il Tribunale amministrativo federale riconosce l'esistenza di una nuova circostanza particolare ostativa alla concessione dell'asilo familiare. Inoltre, stabilisce che il risultato dell'apprezzamento delle prove operato nel contesto di una procedura d'asilo a titolo originario già conclusa non può essere ripreso automaticamente nella procedura successiva riguardante l'asilo familiare. Il diritto di essere sentito deve essere nuovamente accordato e i risultati dell'esercizio di tale diritto devono essere apprezzati separatamente.

09.07.2020

Condividere

Una donna di origini tibetane aveva chiesto l'asilo in Svizzera nel 2015. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva respinto la sua domanda. Sebbene la SEM avesse riconosciuto la sua appartenenza all'etnia tibetana, l'interessata non aveva comprovato di essere fuggita direttamente dalla Cina. Fondandosi in particolare su di un'analisi della provenienza svolta da un esperto esterno, la SEM era giunta alla conclusione che molto verosimilmente la richiedente era cresciuta negli ambienti della diaspora tibetana in India o nel Nepal. Di conseguenza, aveva ordinato il suo allontanamento dalla Svizzera e la sua esecuzione, salvo escludere un rinvio dell'interessata nella Repubblica popolare cinese, dati i rischi di persecuzione ai quali erano esposti i cittadini cinesi di origini tibetane in caso di rimpatrio.

 

Nel 2019, l'interessata ha contratto matrimonio in Svizzera con un uomo al quale era già stato accordato l'asilo in precedenza. Dopodiché, ha chiesto alla SEM di concederle l'asilo familiare, ossia di essere inclusa nello statuto di rifugiato concesso al coniuge. La SEM ha respinto la domanda, principalmente in virtù del fatto che nella procedura d'asilo originaria l'interessata aveva violato il proprio obbligo di collaborare nascondendo il suo principale luogo di socializzazione. Tale circostanza avrebbe impedito alla SEM di verificare se l'interessata avrebbe potuto stabilirsi, con il coniuge e il figlio, in uno Stato di cui forse possedeva la cittadinanza, altra circostanza che si sarebbe opposta alla concessione dell'asilo familiare.

 

Nuova «circostanza particolare»

Da questo caso il Tribunale amministrativo federale (TAF) trae una conclusione di principio: l'impossibilità per la SEM di verificare se il richiedente possiede un'altra cittadinanza, diversa da quella del membro della famiglia a cui è già stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, può costituire una «circostanza particolare» che osta alla concessione dell'asilo familiare. Una tale costellazione è realizzata allorquando l'interessato commette una grave violazione del proprio obbligo di collaborare nella pertinente procedura.

 

Il diritto di essere sentito deve essere di nuovo concesso

Secondo il TAF, la SEM può tener conto dei fatti e mezzi di prova della procedura precedente ormai conclusa a condizione che nell'ambito della seconda procedura conceda di nuovo al richiedente la possibilità di esprimersi, ossia il diritto di essere sentito. In tale ambito la SEM deve informare anticipatamente il richiedente sulle conseguenze che una mancata collaborazione potrebbe avere sull'esito della nuova procedura. In seguito, dovrà valutare le osservazioni presentate dal richiedente nell'esercizio del diritto di essere sentito alla luce delle esigenze specifiche previste per le domande di asilo familiare.

 

Si tratta di un passo necessario, poiché la legge sottopone la procedura d'asilo originaria e la procedura per le domande di asilo familiare a condizioni diverse. Una dichiarazione del richiedente o il fatto quest'ultimo taccia nuovamente un elemento essenziale non ha, di principio, alcuna conseguenza sull'esecuzione della decisione di allontanamento, data l'esistenza di un potenziale diritto al rilascio di un permesso di soggiorno cantonale.

 

Necessità di un nuovo apprezzamento

In concreto la SEM è dunque tenuta, nell'ambito della procedura per la concessione dell'asilo familiare, a chiedere alla richiedente se intende mantenere le dichiarazioni effettuate nell'ambito della procedura d'asilo originaria, ossia se insiste nell'affermare di essere cresciuta nel Tibet e di possedere quindi unicamente la cittadinanza cinese, o se intende invece modificare le sue precedenti dichiarazioni e collaborare con la SEM affinché quest'ultima possa stabilire il suo vero luogo principale di socializzazione ed escludere che vi abbia ottenuto una nuova cittadinanza. Una volta ricevuta la risposta della richiedente nell'ambito della concessione del diritto di essere sentito, la SEM deve dunque procedere a un nuovo apprezzamento dell'insieme delle dichiarazioni e dei mezzi di prova versati agli atti, per poi in seguito, su queste basi, esaminare se l'obbligo di collaborare è stato violato anche nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento dell'asilo familiare e valutare la gravità dell'eventuale violazione. Pertanto, il TAF annulla la decisione di rifiuto dell'asilo familiare e rinvia la causa alla SEM per complemento di istruzione e nuovo apprezzamento.

 

Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

 


[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. L'apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.