Comunicato stampa relativo alla sentenza E-4103/2024
Qualità di rifugiato dei richiedenti l’asilo turchi
Il solo fatto per cui in Turchia siano pendenti procedure istruttorie da parte delle autorità di perseguimento penale per i reati di «insulto al presidente» o «propaganda per un’organizzazione terroristica» non implica necessariamente che i richiedenti l’asilo turchi in Svizzera siano riconosciuti come rifugiati.
Da qualche tempo le autorità svizzere d’asilo sono confrontate a richiedenti l’asilo turchi che fanno valere l’apertura nei loro confronti di una procedura penale in Turchia per aver pubblicato critiche di stampo politico. In genere, si tratta di reati di «insulto al presidente» (art. 299 del codice penale turco) e/o di «propaganda a favore di un’organizzazione terroristica» (art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca). Spesso le dichiarazioni in questione vengono pubblicate sui social media solo dopo che il richiedente ha lasciato il proprio Paese.
In una recente sentenza di coordinamento1, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha chiarito la questione della rilevanza di tali procedure penali ai fini della concessione dell’asilo. Il Tribunale ha constatato che queste procedure non sono ancora sufficienti per ritenere l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future nel Paese d’origine. I richiedenti l’asilo turchi non possono pertanto essere riconosciuti quali rifugiati unicamente per via dell’apertura di una procedura penale nel Paese d’origine per i reati di «insulto al presidente» o «propaganda per un’organizzazione terroristica».
Situazione della sicurezza nelle province di Hakkâri e Şırnak
Nel caso in esame, il richiedente l’asilo è originario della provincia orientale di Şırnak, sulla frontiera turco-irachena. La prassi svizzera finora vigente in materia d’asilo partiva dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento in questa provincia turca e in quella vicina di Hakkâri fosse in genere inesigibile a causa di una situazione di violenza generalizzata (cfr. sentenza DTAF 2013/2; da allora confermata). In seguito ad un’attenta valutazione dell’attuale situazione delle condizioni di sicurezza nelle dette province, il TAF ha deciso di modificare questa prassi in materia di esecuzione dell’allontanamento. In entrambe le suddette province l’esecuzione dell’allontanamento non è pertanto più esclusa sistematicamente. Resta da verificare se, nella fattispecie, l’esecuzione dell’allontanamento sia esigibile a titolo individuale, analogamente a quanto avviene per tutte le altre province della Turchia.
Nel caso in esame il TAF ha respinto il ricorso del richiedente l’asilo e ha confermato la decisione della Segreteria di Stato della migrazione per il tramite della quale la sua domanda d’asilo è stata respinta e l’esecuzione dell’allontanamento è stata ritenuta ammissibile, esigibile e possibile. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
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1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e V riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie, ma in modo generale per una serie di procedimenti.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa