Comunicato stampa relativo alla sentenza A-4744/2019

Sentenza riguardante il licenziamento di una professoressa del Politecnico federale

Secondo il Tribunale amministrativo federale, il licenziamento di una professoressa del Politecnico federale di Zurigo non è stato né abusivo né discriminatorio per motivi di genere. Tuttavia, dato che il licenziamento non è stato preceduto da un avvertimento, il tribunale accorda all’interessata un indennizzo corrispondente a otto mesi di stipendio.

21.04.2022

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Foto: Keystone
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Nel 2017 diversi dottorandi del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) si erano rivolti all’organo di mediazione per lamentarsi del comportamento irrispettoso e sconveniente di una professoressa. Alla luce di questi rimproveri, il PFZ ha condotto un’inchiesta amministrativa, che in sostanza ha evidenziato la fondatezza delle accuse. Di conseguenza, il Consiglio del PFZ ha presentato alla professoressa la disdetta in via ordinaria del rapporto di lavoro. L’interessata ha impugnato la disdetta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), sostenendo che fosse abusiva e discriminatoria per motivi di genere.

Né abuso né discriminazione
Un licenziamento è abusivo se è disposto per motivi inammissibili. Nella sua sentenza il TAF giunge alla conclusione che nella fattispecie la disdetta del rapporto di lavoro non è né abusiva né discriminatoria per motivi di genere. Contrariamente a quanto affermato dall’interessata, la disdetta non è stata disposta per risolvere un particolare conflitto interpersonale con una dottoranda, e nemmeno per vendicarsi del fatto che la professoressa aveva fatto valere i suoi diritti. Il Consiglio del PFZ ha invece disposto il licenziamento a motivo del fatto che la professoressa, con il suo modo di comandare e di trattare i collaboratori, aveva ripetutamente disatteso importanti obblighi legali e contrattuali, comportandosi in maniera inaccettabile.

Dopo attento esame, il tribunale considera infondato anche il rimprovero di discriminazione per motivi di genere. Anche rispetto a casi precedenti, nel comportamento del PFZ non si ravvisa alcun indizio di discriminazione legata al genere. Dato che il licenziamento non può essere considerato né abusivo né discriminatorio, il diritto alla reintegrazione è decaduto; la disdetta ha posto fine al rapporto di lavoro con l’interessata.

Mancanze da parte del Politecnico
Come emerge dagli atti, negli anni precedenti diverse persone si erano già rivolte all’organo di mediazione del PFZ lamentandosi dello stile dirigenziale della professoressa, la prima nel 2005 e in seguito altre persone nel 2009, 2013 e 2016. Ma tutte queste denunce erano rimaste senza seguito. Non avevano dato adito a inchieste e l’interessata non era stata informata in merito alle critiche mosse. Soltanto la denuncia sporta nel 2017 aveva portato a ulteriori accertamenti e infine alla procedura di licenziamento in questione.

A giudizio del TAF, la prolungata inazione del Politecnico ha contribuito in misura sostanziale alla conclusione a cui si è giunti. Se il PFZ fosse intervenuto tempestivamente, un avvertimento eventualmente combinato con un coaching sarebbe stato un utile strumento per migliorare il criticato comportamento. Allo stadio attuale, comunque, misure anche meno incisive non potrebbero essere considerate inutili a priori, nonostante la mancanza di autocritica e di ammissione sinora dimostrata dall’interessata. Pertanto, il licenziamento immediato è da ritenersi sproporzionato, e, in mancanza di un avvertimento precedente, anche ingiustificato. Per questo motivo il TAF accorda all’interessata un indennizzo corrispondente complessivamente a otto mesi di stipendio.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.