Comunicato stampa relativo alla sentenza A-3607/2022, A-3629/2022, A-4762/2022, A-4764/2022

Sentenze sull’attività economica della Posta nel settore privato

Il Tribunale amministrativo federale chiarisce delle questioni giuridiche fondamentali in relazione all’attività economica della Posta Svizzera nel settore privato. Nella causa intrapresa contro la Posta, dà ragione a due imprese private

22.11.2024

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Secondo il TAF, la PostCom deve esaminare se nello svolgere la sua attività economica nel settore privato la Posta rispetta i limiti imposti dalla Costituzione. (Immagine: Keystone)
Secondo il TAF, la PostCom deve esaminare se nello svolgere la sua attività economica nel settore privato la Posta rispetta i limiti imposti dalla Costituzione. (Immagine: Keystone)

Nel mese di ottobre 2020, la Posta Svizzera aveva acquisito la società KLARA Business SA (ora ePost Services SA), un’impresa privata specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di software nel settore della contabilità e della gestione di clienti e mandati. Nel luglio 2021 è seguita l’acquisizione della Livesystems SA, società operante nel settore della pubblicità digitale esterna. Oggi queste imprese sono entrambe gestite come società del gruppo indipendenti della Posta.

Due ricorsi in materia di vigilanza
Attraverso le società di gruppo ePost Services SA e Livesystems SA, la Posta opera al di fuori del servizio universale. Con questa attività si trova in un rapporto di concorrenza diretta con imprese private quali la Abacus Research SA e la Goldbach Neo OOH SA, che offrono entrambe prestazioni identiche o simili. Queste imprese hanno adito con ricorsi distinti in materia di vigilanza sia la Commissione federale delle poste PostCom sia l’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM. Dinanzi a entrambe le autorità, sostenevano che l’attività economica intrapresa dalla Posta Svizzera nel settore privato non sarebbe ammissibile. Per tale motivo, l’acquisizione delle due imprese in questione deve essere annullata o quantomeno devono essere adottate misure per evitare distorsioni della concorrenza. PostCom e UFCOM non sono entrati nel merito dei ricorsi. A loro giudizio, le due imprese non avrebbero qualità di parte riguardo all’attività economica della Posta nel settore privato. Le due società istanti hanno impugnato le decisioni di non entrata nel merito mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Sentenze del Tribunale amministrativo federale
Nelle sue sentenze, il TAF esamina la giurisprudenza del Tribunale federale sull’attività economica dello Stato nel settore privato. La corte ritiene che la libertà economica garantita dalla Costituzione non conferisca ai privati una tutela generale contro la concorrenza. Questa stessa regola vale anche per l'attività economica dello Stato nel settore privato; in sostanza, per le imprese private lo Stato rappresenta semplicemente un ulteriore concorrente. Tuttavia, la Costituzione pone dei limiti all’attività economica dello Stato nel settore privato: l’attività deve fondarsi su una base legale, perseguire un interesse pubblico ed essere proporzionale e neutrale sotto il profilo della concorrenza. Conformemente a queste prescrizioni, l’attività della Posta Svizzera è disciplinata e limitata nella legge sull’organizzazione della Posta: la Posta Svizzera è tenuta a garantire il servizio universale e può fornire servizi ad esso correlati.

Partendo da tali premesse, il TAF sviluppa ulteriormente l’attuale giurisprudenza. Il tribunale ritiene che una denuncia in materia di vigilanza non conferisca di principio la qualità di parte. Tuttavia, se come nella fattispecie un’impresa privata fa valere in maniera fondata che un’impresa statale non dispone di una base legale sufficiente per una determinata attività economica nel settore privato o non agisce in modo neutrale dal profilo della concorrenza, sussiste una relazione particolarmente stretta. In tal caso la qualità di parte di un’impresa privata non può essere negata di principio. PostCom è interamente competente per esaminare se nello svolgere la sua attività economica nel settore privato la Posta rispetta i limiti imposti dalla Costituzione. Per questi motivi, il TAF accoglie i ricorsi e rinvia l’affare a PostCom. Quest’ultima dovrà decidere definitivamente in merito alla qualità di parte delle ricorrenti e se del caso esaminare se la Posta, con la sua attività economica privata, è sufficientemente autorizzata ad accedere al mercato.

Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Addetto stampa