TAF: modalità di costituzione dei collegi giudicanti sotto la lente
La costituzione dei collegi giudicanti in seno al Tribunale amministrativo federale è oggetto di critiche. Il tribunale aveva già deciso di sottoporre il proprio sistema a verifica da parte di una persona specializzata ed indipendente. Ma si distanzia dalle critiche apparse mercoledì sui media.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva già deciso di sottoporre ad approfondita verifica il suo sistema di attribuzione delle cause ai giudici (costituzione dei collegi giudicanti) e di incaricare per tale compito una persona specializzata esterna al tribunale ed indipendente. La persona designata avrà il compito di analizzare criticamente il sistema di costituzione dei collegi giudicante e di redigere un rapporto all’attenzione del tribunale. Sono in corso delle discussioni su questa cooperazione.
Il TAF si distanzia dalle affermazioni dei media
Le testate appartenenti a Tamedia (p. es. il Tages Anzeiger intitolava «Werden hunderte Asylurteile neu aufgerollt?») e l’emissione «Rundschau» della Radiotelevisione svizzera tedesca SRF si sono occupate questo mercoledì della prassi seguita dal TAF per costituire i collegi giudicanti. I resoconti dei media danno l’impressione che le attribuzioni non siano state effettuate in modo corretto.
In seno al TAF, i criteri applicati per designare i giudici ai quali attribuire le cause sono definiti nel regolamento del tribunale e nei regolamenti specifici delle sei corti. L’attuazione di queste norme compete alle presidenze di corte. Per ragioni organizzative, esse possono delegare l’esecuzione del compito, ma la delega deve rispettare regole rigorose. Il personale che le attua, sottoposto alla vigilanza delle presidenze delle corti e delle camere, non ha dunque alcuna libertà di scelta. Le decisioni discrezionali sono prese dalle presidenze stesse. Allo stadio attuale il TAF non ha motivo di ritenere che le vigenti regole di attribuzione delle cause ai giudici siano state disattese o che i collegi siano stati costituiti da persone «non abilitate». In caso di sospette irregolarità, il tribunale interviene prendendo immediatamente le necessarie disposizioni. Peraltro, il Tribunale federale in veste di autorità di sorveglianza ha già deciso a suo tempo di non dare alcun seguito alla denuncia interposta da un avvocato contro la costituzione dei collegi giudicanti al TAF ed ha constatato che «i rimproveri di inammissibili manipolazioni sono sprovvisti di qualsiasi fondamento» (sentenza 12T_3/2018 del 22 maggio 2018, consid. 2.4.3).
Diverse raccomandazioni sono già state attuate
Il rapporto del 22 giugno 2021 delle Commissioni della gestione delle Camere federali e anche lo studio delle università di Zurigo e Berna pubblicato il 16 dicembre 2021 formulano una serie di raccomandazioni per la futura ottimizzazione del sistema. Già in precedenza il TAF aveva sviluppato il proprio sistema e ha altresì già attuato alcune di queste raccomandazioni. Per esempio, assicura la tracciabilità della procedura di costituzione dei collegi giudicanti, e mette a disposizione delle presidenze di corte uno strumento di controlling mensile. Il software utilizzato per l'attribuzione delle cause contiene ora un menu a cascata in cui occorre selezionare il motivo di un adeguamento manuale, e nel sistema di gestione JURIS è stato introdotto un nuovo evento procedurale affinché gli adeguamenti siano sempre documentati in ogni dossier. La Commissione amministrativa del TAF riceve trimestralmente tutti i dati sulle attribuzioni e riattribuzioni dei collegi giudicanti.
Attualmente il tribunale si sta occupando di adeguare le disposizioni applicabili alla costituzione dei collegi giudicanti per armonizzare la prassi in tutte le sue sei corti. Il pertinente regolamento sarà adottato entro fine 2022 e pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Inoltre, in futuro il TAF informerà a questo riguardo nel suo rapporto di gestione.
Costituzione dei collegi giudicanti In generale, la costituzione dei collegi giudicanti in seno al Tribunale amministrativo federale si basa su due componenti: una automatica e una manuale. Per la componente automatica il Tribunale utilizza un software denominato internamente «Bandlimat», che tiene conto per esempio delle lingue di lavoro dei e delle giudici, del loro tasso di occupazione o specializzazioni. Il software può tenere conto anche di eventuali assenze prolungate. Ma l’elenco dei criteri da considerare in base ai regolamenti è più lungo, e non tutti i criteri possono essere integrati nel software per l’attribuzione delle cause. Per questa ragione, la componente manuale è un elemento imprescindibile della procedura di costituzione dei collegi giudicanti. L’attribuzione o la ripartizione manuale avviene, ad esempio, nel caso di procedure connesse (collegate l’una all’altra), in presenza di motivi di ricusazione, nei casi in cui un o una giudice lascia il Tribunale (per es., pensionamenti) o di assenze improvvise. La componente manuale è inerente al sistema, poiché è impossibile automatizzare completamente la costituzione dei collegi giudicanti. L’appartenenza politica dei o delle giudici viene deliberatamente tralasciata nella costituzione dei collegi giudicanti e non fa dunque parte dei criteri determinanti. Considerare, in modo generale, questo criterio contraddirebbe il principio dell’indipendenza dei e delle giudici. |
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Rocco Maglio
Addetto stampa