Comunicato stampa relativo alla sentenza F-7061/2017

Terrorismo: confermati espulsione e divieto d'entrata

Nel 2017 l'Ufficio federale di polizia aveva ordinato l'espulsione immediata e un divieto d'entrata della durata di 15 anni nei confronti di un simpatizzante dello «Stato Islamico». Il Tribunale amministrativo federale conferma le misure adottate.

19.12.2019

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Foto: Keystone
Foto: Keystone

Un cittadino francese di origine tunisina, che lavorava e risiedeva in Svizzera con la propria famiglia, è stato oggetto di misure di allontanamento da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Secondo fedpol, l'interessato coltivava relazioni con diverse persone che avevano aderito allo «Stato Islamico» in Siria. Dall'incarto emerge, in particolare, che egli aveva potuto esercitare una certa influenza su queste persone e sui loro propositi terroristici.

 

Durante una presunta vacanza in famiglia in Turchia, nel 2015, aveva avuto incontri con persone radicalizzate. Pur essendo stato espulso dalla Turchia, aveva tentato due volte di farvi ritorno. Inoltre, aveva versato denaro a una persona che svolgeva compiti logistici in seno alla summenzionata organizzazione terroristica. In un video di carattere privato si esercita a maneggiare coltelli, tecnica particolarmente adatta, secondo l'istruttore nel filmato, per compiere attacchi contro le persone.

 

L'interessato ha impugnato la decisione di fedpol dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

 

Grave minaccia

Affinché fedpol possa ordinare l'espulsione di un cittadino dell'Unione europea, deve sussistere una minaccia attuale, concreta e sufficientemente grave per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Nella fattispecie vi è da temere che l'interessato agisca come reclutatore o istighi terzi a compiere atti terroristici in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale ritiene pertanto che egli rappresenta una grave minaccia per la sicurezza della Svizzera. Gli elementi accertati formano un fascio di indizi sufficientemente concreto per giustificare l'espulsione dell'interessato alla fine della carcerazione preventiva, la revoca del permesso di dimora e un divieto d'entrata della durata di 15 anni. Questo nonostante la presenza della sua famiglia in Svizzera al momento della pronuncia delle misure. D'altronde, dopo l'espulsione dell'interessato hanno lasciato la Svizzera anche la moglie e i figli, tutti in possesso della doppia cittadinanza franco-tunisina.

 

Misure preventive

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che le indagini del Ministero pubblico della Confederazione non abbiano portato alla luce alcun reato è irrilevante. Infatti, le misure inflitte hanno una funzione preventiva e pertanto non presuppongono l'esistenza di una condanna penale. Il procedimento penale non è ancora concluso.

 

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.