Comunicato stampa relativo alla sentenza E-1488/2020
Trasferimenti Dublino verso la Croazia
I richiedenti l’asilo che vengono trasferiti in Croazia in virtù del Regolamento Dublino III hanno accesso alla procedura d’asilo croata nonostante il noto problema dei push back. Questa è la conclusione a cui giunge il Tribunale amministrativo federale in una sentenza di riferimento.
Da tempo la Croazia viene accusata di respingere illegalmente le persone in cerca di protezione alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina e con la Serbia o addirittura nelle zone di confine, in particolare senza esaminare le loro domande d’asilo o la loro situazione individuale e talvolta usando violenza (push back).
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene altamente probabile che questi respingimenti illegali si verifichino con una certa regolarità. Ritiene anche che per una parte considerevole di persone in cerca di protezione internazionale, la Croazia rappresenti soltanto un Paese di transito, e che spesso queste persone non intendano affatto chiedere protezione o attendere l’esito della loro domanda d’asilo in Croazia. I migranti che non hanno presentato una domanda d’asilo o l’hanno ritirata, soggiornano illegalmente nel Paese, per cui la loro espulsione è di principio ammissibile. Nella sua sentenza il TAF sottolinea che ciò non giustifica in alcun modo i metodi talvolta inumani e degradanti di espulsione di cui si ha regolarmente notizia. Inoltre, il TAF esamina la giurisprudenza determinante della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) a questo riguardo.
Conseguenze per i trasferimenti Dublino
Secondo questa sentenza di riferimento[1], il punto decisivo da determinare nell’ambito di un trasferimento in virtù del Regolamento Dublino III è quello di sapere se il richiedente, che le autorità croate si sono dette disposte ad accogliere, avrà accesso alla procedura d’asilo locale. La questione di sapere se in precedenza la persona in cerca di protezione abbia dovuto affrontare estreme difficoltà per giungere in territorio croato non è più determinante. Per le persone trasferite nell'ambito della procedura Dublino non si può a priori presumere che corrano lo stesso pericolo al quale sono esposte le persone che tentano per la prima volta di entrare nel territorio del Paese o di attraversarlo. I rapporti attualmente disponibili così come la maggior parte della giurisprudenza consultata di altri Stati Dublino corroborano questa valutazione. In particolare, dalle informazioni tratte dalle fonti disponibili non emergono elementi secondo cui le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino III verrebbero respinte in maniera illecita contro la loro espressa volontà di affrontare la procedura d’asilo in Croazia. Nella sentenza di riferimento il TAF constata infine che queste considerazioni valgono sia per le procedure di presa in carico («take charge») sia per le procedure di ripresa in carico («take back»).
Questa decisione è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
[1] Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV, V e VI riunite. Essa analizza la situazione vigente in un determinato Paese e il relativo apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie di procedimenti.
Contatto
Rocco Maglio
Addetto stampa